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Notizie su Israele 484 - 19 aprile 2010

1. Invito della Coalizione Europea per Israele
2. Un articolo scritto a San Remo tre anni fa
3. Il giorno in cui nacque lo Stato d'Israele
4. I diritti legali del popolo ebraico sulla Palestina
5. Musica e immagini
6. Indirizzi internet
Ezechiele 11:17. Così parla l'Eterno, il Signore: Io vi raccoglierò in mezzo ai popoli, vi radunerò dai paesi dove siete stati dispersi, e vi darò la terra d'Israele.
1. INVITO DELLA COALIZIONE EUROPEA PER ISRAELE




Commemorazione della Conferenza di San Remo del 1920

Il 24 e 25 aprile 2010 si terrà a San Remo, con il patrocinio del sindaco Maurizio Zoccarato, una serie di eventi per segnare il 90esimo anniversario della firma della Risoluzione di San Remo. San Remo ospitò una delle principali sessioni della Conferenza di Pace tenutesi dopo la Prima Guerra, in cui il Consiglio Supremo delle Principali Forze Alleate incorporò la Dichiarazione Balfour nella legge internazionale, con la promessa di creare uno stato ebraico in Palestina.

Nel corso di un seminario internazionale, sabato 24 aprile verrà esaminato

"Il significato legale della Risoluzione di San Remo, in relazione allo status di Israele e di Gerusalemme nella legge internazionale".

Tra i principali oratori il Vice Presidente della Knesset Danny Danon, l'On. Fiamma Nirenstein del Parlamento italiano e il giurista internazionale Dott. Jacques Gauthier da Toronto, Canada.

Il Dott. Gauthier ha condotto ricerche approfondite sullo status legale della Città Vecchia di Gerusalemme, che ha presentato quali tesi di dottorato di ricerca all'Università di Ginevra nel 2007. Nella sua tesi il Dott. Gauthier conclude che "la Città Vecchia di Gerusalemme fa storicamente parte di Israele, come difinito dal Consiglio Supremo delle Forze Alleate a San Remo nel 1920.

Domenica 25 aprile si terrà una cerimonia ufficiale per segnare il 90esimo anniversario della firma della Risoluzione di San Remo, nel contesto storico della città. I discendenti di alcuni dei firmatari originali della Risoluzione indirizzeranno un saluto ai presenti. Fra essi il nipote del Primo Ministro britannico David Lloyd George.

Gli eventi sono organizzati dalla Coalizione Europea per Israele e dai Sostenitori Canadesi dei Diritti Legali di Israele. In una loro nota introduttiva leggiamo:
    «Nel corso degli ultimi decenni, il processo di pace in Medio Oriente si è fondato sulla nozione di "terra in cambio di pace". Noi non crediamo che la diplomazia e la legge internazionale debbano essere divise. In nessuno dei recenti piani di pace viene fino ad oggi fatta menzione dei diritti legali di Israele inclusi nella legge internazionale. Durante questo seminario, esamineremo le realtà storiche e legali del Medio Oriente, sulla base dei procedimenti e degli atti legali della Conferenza di Pace di San Remo dell'aprile 1920.»





2. UN ARTICOLO SCRITTO A SAN REMO TRE ANNI FA




La firma del trattato al Castello Devachan nell'aprile del 1920

di Giulio Gavino

Di luoghi della Storia, con la «S» maiuscola Sanremo non ne ha poi molti. Se questo è un male al quale rassegnarsi, la cosa peggiore è che qualcuno di quei pochi non solo sia sottovalutato e dimenticato ma addirittura precluso a chiunque. Parliamo del Castello Devachan, l'edificio dove nel 1920 venne ratificato l'accordo internazionale con il quale le potenze vincitrici della Prima guerra mondiale davano mandato alla Gran Bretagna, attraverso l'istituzione del Protettorato della Palestina, di controllare la nascita della Nazione Ebraica. Quella conferenza di pace a Sanremo, in pratica, diede l'incipit alla nascita di quella che sarebbe poi diventata Israele. Nonostante Devachan a primo acchito sembri un francesismo è una parola sanscrita che significa «cielo del paradiso dell'anima ». L'associazione, guardando alla Sanremo di quell'epoca, è quindi con una dimora da sogno. La grande villa liberty, opera dell'ingegner Pietro Agosti, oggi è condominio privato, con i grandi saloni trasformati in appartamenti. Dell'antico splendore resistono ancora le strutture esterne e l'ingresso principale. A guardarlo, immerso tra i palazzi di corso Inglesi, si stenta a credere che quell'edificio abbia giocato un ruolo chiave nella storia del Novecento, ospitando personaggi illustri come il primo ministro italiano Francesco Saverio Nitti accompagnato dal capo di Stato maggiore dell'esercito Generale Pietro Badoglio e dal Ministro degli Esteri On. Scialoia e poi il ministro inglese Lloyd George Bonnard Law, il ministro francese Alexandre Mitterand, l'ambasciatore giapponese a Parigie altri ancora.

Il dipinto del pittore David Schor
Ma non tutti si sono dimenticati di quelle giornate storiche. Un condomino cittadino inglese, Joel D. Kaye, facoltoso immobiliarista, è stato promotore di una singolare cerimonia: ha radunato amici e vicini di casa e nell'ambito di un cocktail privato ha donato al Devachan l'opera di un artista statunitense, David Schor, pittore di fama. Si tratta di un pregiato acrilico che rappresenta l'edificio e i dignitari che presero parte alle giornate che portarono alla firma del trattato. Nella sua «impresa» è stato aiutato da un amico sanremese, il gemmologo ingegner Marco Campra, rotariano, che ha dimostrato sensibilità ed entusiasmo per l'iniziativa. A completare la piccola cerimonia anche la presenza, quasi a rievocare quel momento in cui la diplomazia giocò un ruolo importante, del console britannico a Milano Peter Carter. Ora il dipinto, purtroppo ma per necessità, si trova nell'atrio del Castello Devachan, memoria storica di quelle giornate che, tra l'altro, vollero che il governo scegliesse Sanremo proprio in quanto località turistica apprezzata a livello internazionale. Tempi andati, appunto. Peccato.
    
(La Stampa, 26 aprile 2007)


Foto storiche dell'incontro:






3. IL GIORNO IN CUI NACQUE LO STATO D'ISRAELE




La risoluzione di San Remo dell'aprile 1920

a cura di Marcello Cicchese

Dal 19 al 26 aprile 1920 si svolse a San Remo, nel Castello Devachan, la cosiddetta Conferenza di Pace dei vincitori della prima Guerra Mondiale. Si trattava di decidere la sorte dei territori che erano appartenuti allo scomparso Impero Ottomano. Il Consiglio Supremo della Conferenza decise di conferire alla Gran Bretagna il Mandato per la Palestina, con il preciso compito di dare esecuzione alla Dichiarazione di Balfour del 1917, con la quale la Gran Bretagna si era dichiarata favorevole alla costituzione di una "national home" in Palestina. La deliberazione internazionale presa in quella sede fu ratificata in seguito dalla Lega delle Nazioni nel 1922, e può considerarsi quindi come il primo riconoscimento ufficiale del futuro Stato ebraico. Riportiamo un estratto del documento approvato dalla Lega delle Nazioni.

    La Conferenza di San Remo, 1920

    La Conferenza di San Remo decise il 24 Aprile 1920 di assegnare il Mandato per conto della Lega delle Nazioni alla Gran Bretagna. I termini del Mandato furono discussi anche cogli Stati Uniti che non erano membri della Lega. Un testo convenuto fu confermato dal Consiglio della Lega delle Nazioni il 24 Luglio 1922 e divenne operativo nel Settembre 1923.

    Il Consiglio della Lega di Nazioni:
    Poiché le principali Potenze Alleate si sono accordate, al fine di dare effetto alle disposizioni dell'Articolo 22 del Patto della Lega delle Nazioni, per affidare a un Mandatario, scelto dalle dette Potenze, l'amministrazione del territorio della Palestina che precedentemente appartenne all'Impero turco entro i confini che potranno essere da loro determinati; e
    Poiché le principali Potenze Alleate si sono anche accordate che il Mandatario debba essere responsabile per dare effetto alla dichiarazione originalmente fatta il 2 Novembre 1917 dal Governo di Sua Maestà Britannica e adottata dalle dette potenze, in favore della costituzione in Palestina di una nazione per il popolo ebreo, essendo chiaramente inteso che nulla dovrebbe essere fatto a pregiudizio dei diritti civili e religiosi delle comunità non-ebree esistenti in Palestina o dei diritti e status politico goduto dagli ebrei in qualsiasi altro paese; e
    Poiché con ciò è stato dato riconoscimento alla connessione storica del popolo ebreo con la Palestina e alle basi per ricostituire la loro nazione in quel paese; e
    Poiché le principali Potenze Alleate hanno scelto Sua Maestà Britannica come Mandatario per la Palestina; e
    Poiché il mandato nei confronti della Palestina è stato formulato nei termini seguenti ed è stato sottoposto al Consiglio della Lega per approvazione; e
    Poiché Sua Maestà Britannica ha accettato il mandato nei confronti della Palestina e ha cominciato ad esercitarlo per conto della Lega di Nazioni in conformità alle disposizioni seguenti; e
    Poiché dall'Articolo 22 summenzionato (paragrafo 8), è previsto che il grado di autorità, controllo o amministrazione da esercitarsi dal Mandatario, non essendovi stato precedente accordo tra i Membri della Lega, sarà definito esplicitamente dal Consiglio della Lega di Nazioni;
    Confermando detto Mandato, definisce i suoi termini come seguono:

    Articolo 1.
    Il Mandatario avrà i pieni poteri di legislazione e di amministrazione, fatta salva la loro limitazione derivante dai termini di questo mandato.

    Articolo 2.
    Il Mandatario sarà responsabile per mettere il paese in condizioni politiche, amministrative e economiche tali che assicurino la costituzione della nazione, come disposto nel preambolo e lo sviluppo di istituzioni auto-governanti e anche per la salvaguardia dei diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina, senza distinzione di razza e religione.

    Articolo 3.
    Il Mandatario, fino a quando le circostanze lo permetteranno, incoraggerà l'autonomia locale.

    Articolo 4.
    Un'apposita agenzia ebrea sarà riconosciuta come persona giuridica con lo scopo di consigliare e cooperare con l'Amministrazione della Palestina in questioni economiche, sociali e altre concernenti la costituzione della nazione ebrea e gli interessi della popolazione ebrea in Palestina e, sempre soggetta al controllo dell'Amministrazione, assistere e prendere parte allo sviluppo del paese.
    L'Organizzazione Sionista, fin tanto che la sua organizzazione e costituzione siano adeguate nell'opinione del mandatario, sarà riconosciuta come tale agenzia. Procederà alla consultazione col Governo di Sua Maestà Britannica per assicurare la cooperazione di tutti gli ebrei disposti a collaborare alla costituzione della nazione ebrea.


    Articolo 5.
    Il Mandatario sarà responsabile per fare in modo che nessun territorio della Palestina sarà ceduto o affittato a, o in qualsiasi modo messo sotto il controllo di un Governo di qualsiasi Potenza straniera.

    Articolo 6.
    L'Amministrazione della Palestina, nell'assicurare che i diritti e la posizione di altre parti della popolazione non siano pregiudicate, faciliterà l'immigrazione ebrea sotto condizioni appropriate e incoraggerà, in co-operazione con l'agenzia ebrea indicata nell'Articolo 4, la prossima sistemazione degli ebrei sulla terra, incluse terre dello Stato e terre incolte non richieste per scopi pubblici.

    Articolo 7.
    L'Amministrazione della Palestina sarà responsabile per decretare una legge sulla nazionalità. Sarà incluso nelle disposizioni di questa legge quadro come facilitare l'acquisizione della cittadinanza palestinese da parte di ebrei che prendano la loro residenza permanente in Palestina.

    Articolo 8.
    I diritti e l'immunità degli stranieri, inclusi i benefici di giurisdizione e protezione consolare precedentemente goduti dalla Capitolazione o uso nell'Impero Ottomano, non saranno applicabili in Palestina.
    A meno che le Potenze i cui cittadini godettero i summenzionati privilegi il 1 Agosto 1914, avranno precedentemente rinunciato al loro ristabilimento o si saranno accordate per la loro non applicazione per uno specifico periodo, questi diritti e immunità possono, all'espirazione del mandato, essere riattivati immediatamente nella loro interezza o con modifiche sulle quali si accordino le Potenze interessate.

    Articolo 9.
    Il Mandatario sarà responsabile per fare in modo che il sistema giudiziario stabilito in Palestina assicuri agli stranieri, così come ai nativi, una garanzia completa dei propri diritti.
    Il Rispetto per la condizione sociale e personale dei vari popoli e comunità e per i loro interessi religiosi sarà garantito pienamente. In particolare, il controllo e l'amministrazione di Waqfs saranno esercitate in concordanza con la legge religiosa e le disposizioni dei fondatori.

    Articolo 10.
    Pendente la creazione di speciali accordi d'estradizione che si riferiscono alla Palestina, i trattati d'estradizione in vigore tra il mandatario e altre potenze straniere si applicheranno alla Palestina.

    Articolo 11.
    L'Amministrazione della Palestina prenderà le misure necessarie per salvaguardare gli interessi della comunità in riferimento allo sviluppo del paese e, soggetto a qualsiasi obbligazione internazionale accettata dal Mandatario, avrà il pieno potere per provvedere alla proprietà pubblica o al controllo di alcune delle risorse naturali del paese o ai lavori, servizi e utilità pubbliche stabilite o in procinto di essere stabilite. Introdurrà un sistema agrario adatto alle necessità del paese con riguardo, fra le altre cose, alla desiderabilità di promuovere lo stanziamento e la coltura intensiva della terra.
    L'Amministrazione può trovare un accordo con l'agenzia ebrea menzionata nell'Articolo 4 per costruire o operare, con termini giusti ed equi, qualsiasi lavoro, servizio e utilità pubblica e sviluppare alcune delle risorse naturali del paese, fin tanto che queste questioni non siano intraprese direttamente dall'Amministrazione. Qualunque di tali accordi dovrà prevedere che nessun profitto distribuito da tale agenzia, direttamente o indirettamente, eccederà una tariffa ragionevole di interesse sul capitale e qualsiasi profitto ulteriore sarà da essa utilizzato per il beneficio del paese in modo approvato dall'Amministrazione.

    Articolo 12.
    Al Mandatario sarà affidato il controllo delle relazioni estere della Palestina, e il diritto di emettere exequatur a consoli nominati da Potenze straniere. Avrà titolo anche per la protezione diplomatica e consolare dei cittadini della Palestina quando si trovino fuori dai propri confini territoriali.

    Articolo 13.
    Tutta la responsabilità connessa coi Luoghi Santi ed edifici o luoghi religiosi in Palestina, inclusa quella di preservare i diritti esistenti e di assicurare libero accesso ai Luoghi Santi, edifici e luoghi religiosi e il libero esercizio del culto, assicurate le necessità di ordine pubblico e decoro, è assunto dal Mandatario che sarà responsabile solamente verso la Lega delle Nazioni per tutte le questioni connesse con quanto indicato, statuito che nulla in questo articolo preverrà il Mandatario da raggiungere accordi che possa ritenere ragionevoli con l'Amministrazione allo scopo di rendere effettive le disposizioni di questo articolo; è anche statuito che nulla in questo Mandato sarà determinato che conferisca all'autorità del Mandatario d'interferire con la struttura o la gestione degli edifici sacri solamente musulmani, le cui immunità sono garantite.

    Articolo 14.
    Una Commissione speciale sarà nominata dal Mandatario per studiare, definire e determinare i diritti e le richieste relative ai Luoghi Santi e i diritti e le richieste che si riferiscono alle diverse comunità religiose in Palestina. Il metodo di nomina, di composizione e delle funzioni di questa Commissione sarà sottoposto al Consiglio della Lega per la sua approvazione e la Commissione non sarà nominata o eserciterà le proprie funzioni senza l'approvazione del Consiglio.

    Articolo 15.
    Il Mandatario farà in modo che la completa libertà di coscienza e il libero esercizio di tutte le forme di culto, sottoposte solamente al mantenimento dell'ordine pubblico e dei costumi siano assicurati a tutti. Nessuna discriminazione di qualsiasi genere sarà fatta tra gli abitanti della Palestina in ragione della razza, religione o lingua. Nessuna persona sarà esclusa dalla Palestina per l'unica ragione del suo credo religioso.
    Il diritto di ciascuna comunità a mantenere le proprie scuole per l'istruzione dei propri membri nella propria lingua, posto che si adeguino ai requisiti didattica di natura generale determinati dall'Amministrazione imporre, non sarà negato o danneggiato.

    Articolo 16.
    Il Mandatario sarà responsabile per l'esercizio della supervisione su istituzioni religiose e di beneficenza di tutte le fedi in Palestina che può essere richiesta per il mantenimento dell'ordine pubblico e il buono governo. Sottoposta a tale supervisione, nessuna misura sarà presa in Palestina per ostruire o interferire con l'attività di tali istituzioni o discriminare qualsiasi loro rappresentante o membro in ragione della sua religione o nazionalità.

    Articolo 17.
    L'Amministrazione della Palestina può organizzare su base volontaria le forze necessarie per la conservazione della pace e dell'ordine, anche per la difesa del paese, soggette comunque alla soprintendenza del Mandatario, ma non le userà per scopi diversi da quelli sopra specificati salvo col beneplacito del Mandatario. A parte tali scopi, nessuna forza militare, navale o dell'aria sarà reclutata o mantenuta dall'Amministrazione della Palestina.
    Nulla in questo articolo precluderà l'Amministrazione della Palestina dal contribuire alle spese per il mantenimento delle forze del Mandatario in Palestina.
    Il Mandatario avrà titolo in qualsiasi tempo di usare le strade, ferrovie e porti della Palestina per il movimento delle forze armate e di trasporti di combustibile e approvvigionamenti.

    Articolo 18.
    Il Mandatario farà in modo che non ci sia discriminazione in Palestina contro i cittadini di qualsiasi Stato Membro della Lega delle Nazioni (incluse società incorporate sotto le sue leggi) in comparazione con quelli del Mandatario o di qualsiasi Stato straniero in questioni riguardanti la tassazione, il commercio o la navigazione, l'esercizio di industrie o professioni o nel trattamento di vascelli mercantili o aerei civili. Egualmente non ci sarà discriminazione in Palestina contro beni che provenienti da o destinati ad


    alcuno di detti Stati e ci sarà libertà di transito sotto condizioni eque attraverso l'area affidata.
    Soggetta a quanto detto e agli altri provvedimenti di questo mandato, l'Amministrazione della Palestina può, su consiglio del Mandatario, imporre tasse e dazi doganali che possano essere considerati necessari e compiere i passi che si possano ritenere migliori per promuovere lo sviluppo delle risorse naturali del paese e per salvaguardare gli interessi della popolazione. Può anche, su consiglio del Mandatario, concludere speciali accordi doganali con qualsiasi Stato il cui territorio nel 1914 era interamente incluso nella Turchia Asiatica o Arabia.

    Articolo 19.
    Il Mandatario aderirà per conto dell'Amministrazione della Palestina a qualsiasi convenzione internazionale generale già esistente o che possa essere conclusa in futuro con l'approvazione della Lega delle Nazioni e relative alla tratta degli schiavi, al traffico d'armi e munizioni o al traffico di droga o relativa all'equità commerciale, libertà di transito e navigazione, navigazione aerea e comunicazione postale, telegrafica e senza fili o proprietà letteraria, artistica o industriale.

    Articolo 20.
    Il Mandatario coopererà per conto dell'Amministrazione della Palestina, fino a che le condizioni religiose, sociali e altre lo permettano, all'esecuzione di qualsiasi politica comune adottata dalla Lega delle Nazioni per prevenire e combattere la malattia, incluse le malattie di piante e animali.

    Articolo 21.
    Il Mandatario assicurerà la promulgazione entro dodici mesi da questa data, e ne assicurerà l'esecuzione, di una Legge sulle Antichità basata sulle seguenti norme. Questa legge assicurerà uguaglianza di trattamento nella questione degli scavi e della ricerca archeologica ai cittadini di tutti gli Stati Membri della Lega delle Nazioni.

    Articolo 22.
    L'inglese, l'arabo e l'ebraico saranno le lingue ufficiali della Palestina. Qualsiasi dichiarazione o iscrizione in arabo su francobolli o moneta in Palestina sarà ripetuta in ebraico e qualsiasi dichiarazione o iscrizione in ebraico sarà ripetuta in arabo.

    Articolo 23.
    L'Amministrazione della Palestina riconoscerà i giorni santi delle rispettive comunità in Palestina come giorni legali di riposo per i membri di tali comunità.

    Articolo 24.
    Il Mandatario farà un rapporto annuale al Consiglio della Lega delle Nazioni a soddisfazione del Consiglio per le misure prese durante l'anno in esecuzione delle disposizioni del mandato. Copie di tutte le leggi e regolamentazioni promulgate o pubblicate durante l'anno saranno comunicate col rapporto.

    Articolo 25.
    Nei territori Iying tra la Giordania e il confine orientale della Palestina come deciso in via definitiva, il Mandatario avrà titolato, col beneplacito del Consiglio della Lega delle Nazioni, di posticipare o non applicare le disposizioni di questo mandato in quanto da esso considerate inapplicabili alle condizioni locali esistenti, e di applicare provvedimenti per l'amministrazione dei territori che potrà considerare appropriati a quelle condizioni, purché nessuna azione che sarà presa sia incompatibile con le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18.

    Articolo 26.
    Il Mandatario acconsente che in caso qualsiasi disputa di qualsiasi genere sorgesse tra il Mandatario e un altro Membro della Lega delle Nazioni che si riferisse all'interpretazione o all'applicazione del mandato, tale disputa se non può essere risolta con una negoziazione, sarà sottoposta alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale prevista dall'Articolo 14 dell'Accordo della Lega di Nazioni.

    Articolo 27.
    Il beneplacito del Consiglio della Lega delle Nazioni è richiesto per qualsiasi modifica dei termini di questo mandato.

    Articolo 28.
    Nell'eventualità della terminazione del mandato col presente conferito al Mandatario, il Consiglio della Lega delle Nazioni emetterà le disposizioni che potrà ritenere necessarie per salvaguardare per sempre, sotto garanzia della Lega, i diritti assicurati dagli Articoli 13 e 14, e userà la sua influenza per assicurare, sotto la garanzia della Lega che il Governo della Palestina onorerà pienamente le obbligazioni finanziarie legittimamente sottoscritte dall'Amministrazione della Palestina durante il periodo del mandato, inclusi i diritti dei dipendenti pubblici alle pensioni o gratifiche.
    Il presente strumento sarà depositato in originale nell'archivio della Lega delle Nazioni e copie munite di certificato saranno spedite dal Segretario Generale della Lega delle Nazioni a tutti i Membri della Lega.
    Redatto A Londra il ventiquattresimo giorno di Luglio, mille novecento e ventidue.
Il documento in formato PDF
Minuta della seduta del Concilio Supremo, 24 aprile 1020

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Vale la pena di rileggere attentamente i passaggi del documento segnati in rosso:
    Preambolo: «...le principali Potenze Alleate si sono anche accordate che il Mandatario [per la Palestina] debba essere responsabile per dare effetto alla dichiarazione originalmente fatta il 2 Novembre 1917 dal Governo di Sua Maestà Britannica e adottata dalle dette potenze, in favore della costituzione in Palestina di una nazione (national home) per il popolo ebreo...»

    Articolo 2 - Il Mandatario sarà responsabile per mettere il paese in condizioni politiche, amministrative e economiche tali che assicurino la costituzione della nazione (national home)...»

    Articolo 4 - Un'apposita agenzia ebrea sarà riconosciuta come persona giuridica con lo scopo di consigliare e cooperare con l'Amministrazione della Palestina in questioni economiche, sociali e altre concernenti la costituzione della nazione ebrea (Jewish National Home) e gli interessi della popolazione ebrea in Palestina e, sempre soggetta al controllo dell'Amministrazione, assistere e prendere parte allo sviluppo del paese.
    L'Organizzazione Sionista, fin tanto che la sua organizzazione e costituzione siano adeguate nell'opinione del mandatario, sarà riconosciuta come tale agenzia. Procederà alla consultazione col Governo di Sua Maestà Britannica per assicurare la cooperazione di tutti gli ebrei disposti a collaborare alla costituzione della nazione ebrea (the establishment of Jewish National Home).»

    Articolo 6 - L'Amministrazione della Palestina, nell'assicurare che i diritti e la posizione di altre parti della popolazione non siano pregiudicate, faciliterà l'immigrazione ebrea (shall facilitate Jewish immigration) sotto condizioni appropriate e incoraggerà, in co-operazione con l'agenzia ebrea indicata nell'Articolo 4, la prossima sistemazione degli ebrei sulla terra, incluse terre dello Stato e terre incolte non richieste per scopi pubblici.»

    Articolo 7 - L'Amministrazione della Palestina sarà responsabile per decretare una legge sulla nazionalità. Sarà incluso nelle disposizioni di questa legge quadro come facilitare l'acquisizione della cittadinanza palestinese da parte di ebrei (Palestinian citizenship by Jews) che prendano la loro residenza permanente in Palestina.

Alla Potenza Mandataria, cioè la Gran Bretagna, furono dunque affidati i seguenti compiti:
  1. promuovere la costituzione della "nazione ebrea";
  2. facilitare l'"immigrazione ebrea" nella nuova nazione;
  3. incoraggiare la "prossima sistemazione degli ebrei sulla terra" della nazione;
  4. facilitare l"'acquisizione della cittadinanza palestinese da parte di ebrei che prendano la loro residenza permanente in Palestina".
Particolarmente interessante è quest'ultimo compito: gli ebrei devono essere aiutati a diventare... cittadini palestinesi. Questo conferma che nella Palestina geografica di quel tempo erano presenti arabi ed ebrei, ma nessuno aveva l'esclusiva del termine "palestinese". La nascente nazione ebraica avrebbe anche potuto chiamarsi "Palestina", e nessuno si sarebbe scandalizzato. Gli arabi in seguito si sono infuriati, ma solo perché hanno rifiutato decisamente e rifiutano ancora oggi l'esistenza stessa di una nazione ebraica, non certo per il suo nome. L'unica nazione di cui si parla in tutto il documento elaborato dalla Conferenza è quella ebraica. Mai viene nominata una nazione araba, neppure in forma ipotetica. Gli arabi sono presi in considerazione soltanto come comunità di persone a cui devono essere garantiti i diritti di proprietà, lingua e religione.

Un altro fatto importante riguarda l'estensione territoriale del Mandato affidato alla Gran Bretagna. Come gli storici sanno bene, in quel tempo si parlava di Palestina cisgiordania e Palestina transgiordania. Quindi nella Palestina affidata alla Gran Bretagna dalla Lega delle Nazioni era compresa anche l'attuale Giordania. Su quel terreno sarebbe dovuta nascere la nuova nazione ebraica. Se Israele avesse ottenuto anche tutto il territorio "dal fiume al mare", cioè la parte a ovest del Giordano, avrebbe ricevuto più o meno un quarto del territorio assegnato alla Potenza mandataria. Ma gli interessi delle potenze vincitrici indussero la Gran Bretagna a cedere tutta la parte est del Giordanno al Mandato francese sulla Siria e la regione fu donata all'emiro hashemita Abdullah. In questo modo la Palestina transgiordania cambiò nome e ora è nota con il nome di Giordania. In conclusione, sul territorio affidato per mandato alla Gran Bretagna invece della nazione ebraica è sorta per prima una nazione araba palestinese. Gli ebrei speravano che questo almeno accontentasse gli arabi della zona. Ma come sappiamo non fu così.
    Dalle due figure riportate qui sotto si può capire in quale misura gli interessi britannici fecero "dimagrire" il territorio su cui avrebbe dovuto nascere la nazione ebraica.

Palestina 1
Palestina 2





4. I DIRITTI LEGALI DEL POPOLO EBRAICO SULLA PALESTINA




Diritti legali e titolo di sovranità del popolo ebraico sulla terra di Israele e Palestina secondo la legge internazionale

da un articolo di Howard Grief

L'obiettivo di questo articolo è di esporre in modo succinto, ma chiaro e preciso, i diritti legali e il titolo di sovranità del popolo ebraico sulla terra di Israele e Palestina sotto la legge internazionale. Questi diritti hanno origine nel globale accordo politico e legale concepito durante la prima Guerra Mondiale e posto in essere negli anni del dopoguerra tra il 1919 e il 1923. Per quanto riguarda l'Impero Turco-Ottomano, l'accordo prendeva in considerazione le aspirazioni dell'organizzazione sionista, il movimento nazionale arabo, i curdi, gli assiri e gli armeni.
    Come parte dell'accordo, nel quale gli arabi ricevevano la maggior parte dei paesi che erano stati sotto la sovranità turca in Medio Oriente, l'intera Palestina, su entrambe le rive del Giordano, era riservata esclusivamente al popolo ebraico come sua sede nazionale e futuro stato indipendente.
    Nei termini dell'accordo fatto tra le principali Potenze Alleate, costituite da Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone, non ci fu nessuna annessione dei territori turchi conquistati da parte di una qualsiasi delle Potenze, come invece era stato progettato nell'accordo segreto Sykes-Picot del 9 e 16 maggio 1916. Al contrario, questi territori, compresi i popoli ai quali erano stati assegnati, sarebbero stati posti sotto il Sistema dei Mandati e amministrati da una nazione progredita fino al momento in cui sarebbero stati pronti ad amministrarsi da soli. Il Sistema dei Mandati era stabilito e governato dall'Articolo 22 del Patto della Lega delle Nazioni contenuto nel Trattato di Versailles e in tutti gli altri trattati di pace fatti con Potenze Centrali: Germania, Austria-Ungheria, Bulgaria e Turchia. [...]

La creazione ufficiale del paese ebbe luogo nella Conferenza di Pace di San Remo, dove la Dichiarazione di Balfour fu adottata dal Consiglio Supremo delle principali Potenze Alleate come base per la futura amministrazione della Palestina, che da quel momento sarebbe stata riconosciuta come la Nazione Ebraica (Jewish National Home).
    Il momento della nascita dei diritti legali ebraici e del titolo di sovranità avvenne dunque nello stesso momento in cui fu creata la Palestina mandataria, perché l'unico motivo per cui essa fu creata era di ricostituire l'antico stato ebraico di Giudea in adempimento della Dichiarazione di Balfour e delle disposizioni generali dell'Articolo 22 del Patto della Lega. Questo significa che teoricamente fin dall'inizio la Palestina fu legalmente uno stato ebraico che doveva essere guidato verso l'indipendenza da un Mandatario o Fiduciario, che agiva come Tutor e aveva il compito di prendere le necessarie misure politiche, amministrative ed economiche per costituire la Nazione Ebraica (Jewish National Home). Il modo principale per realizzare questo doveva essere quello di incoraggiare l'immigrazione ebraica su larga scala in Palestina, la qual cosa alla fine avrebbe dovuto fare della Palestina uno stato ebraico indipendente, non solo legalmente, ma anche in senso demografico e culturale.
    I particolari per il progettato stato indipendente ebraico sono inseriti in tre basilari documenti che possono essere denominati come i documenti fondamentali del Mandato per la Palestina, e del moderno Stato ebraico d'Israele che ne è scaturito. Essi sono la Risoluzione di San Remo del 25 aprile 1920, con cui le principali Potenze Alleate conferiscono alla Gran Bretagna il Mandato per la Palestina che è stato poi confermato dalla Lega delle Nazioni il 24 luglio 1922, e l'Accordo franco-britannico sulle frontiere del 23 dicembre 1920. Questi documenti fondamentali sono stati integrati dall'Accordo anglo-americano del 3 dicembre 1924, in cui si rispettava il Mandato per la Palestina. E' di estrema importanza ricordare sempre che questi documenti sono l'origine o la sorgente dei diritti legali ebraici e del titolo di sovranità su Palestina e Terra d'Israele secondo la legge internazionale, perché è completamente falsa la quasi universale convinzione che sia stata la Risoluzione di Partizione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1947 a far nascere lo Stato d'Israele. In realtà, quella risoluzione Onu fu un'illegale abrogazione di diritti legali ebraici e del titolo di sovranità sull'intera Palestina e Terra d'Israele, piuttosto che un'affermazione o una genesi di tali diritti.
    La Risoluzione di San Remo ha trasformato la Dichiarazione di Balfour del 2 novembre 1917 da una semplice dichiarazione di simpatia britannica per l'obiettivo del movimento sionista di creare uno stato ebraico in un vincolante atto di legge internazionale che richiedeva un preciso adempimento di tale obiettivo in attiva cooperazione con il popolo ebraico. Con la Dichiarazione di Balfour, come emessa originariamente, il governo britannico promette soltanto di fare ogni sforzo per facilitare lo stabilimento in Palestina di una nazione ebraica. Ma nella Risoluzione di San Remo del 24-25 aprile 1920, le principali Potenze Alleate come gruppo coeso hanno posto sul governo britannico la responsabilità di assicurare che la Nazione Ebraica fosse debitamente costituita. [...]

Il termine "Jewish National Home" usato dal governo britannico nella seduta di gabinetto che approvò la Dichiarazione di Balfour il 31 ottobre 1917 significava uno stato. Era questo il significato dato in origine a questa espressione da Theodor Herzl, il fondatore dell'Organizzazione Sionista, e dal comitato che abbozzò il Programma di Basilea nel primo Congresso Sionista dell'agosto 1897. La parola "home" usata nella Dichiarazione di Balfour e successivamente nella Risoluzione di San Remo era semplicemente un eufemismo per indicare uno stato. Era stato in origine adottato dall'Organizzazione Sionista quando il territorio di Palestina era soggetto all'Impero Ottomano per non provocare una dura opposizione del Sultano e del suo governo contro l'obiettivo sionista, che implicava una potenziale perdita di territorio da parte dell'Impero. Non c'era alcun dubbio nella mente degli autori del Programma di Basilea e della Dichiarazione di Balfour sul vero significato di questa parola; significato rinforzato dall'aggiunta dell'aggettivo "national" al termine "home". Comunque, il non usare direttamente la parola "stato" e di proclamarne apertamente il significato, o addirittura il tentare di nascondere il suo vero significato quando il termine fu usato all'inizio per indicare l'obiettivo sionista, ha avuto come risultato di procurare munizioni a coloro che hanno cercato di impedire la nascita dello Stato ebraico o a quelli che considerano la Home soltanto in termini culturali.
    La frase "in Palestina, un'altra espressione trovata nella Dichiarazione di Balfour che ha sollevato molte controversie, si riferiva all'intero paese, incluse la Cisgiordania e la Transgiordania. E' assurdo immaginare che questa frase potesse essere usata per indicare che soltanto una parte della Palestina era riservata alla futura Nazione ebraica, perché entrambe sono state create simultaneamente e usate scambievolmente, dove il termine "Palestina" indicava il luogo geografico del futuro stato indipendente ebraico. Se "Palestina" avesse significatto un paese suddiviso in certe aree da assegnare agli ebrei ed altre agli arabi, questa intenzione sarebbe stata espressa esplicitamente quando fu abbozzata la Dichiarazione di Balfour e approvata in seguito dalle principali Potenze Alleate. Nessuna allusione è stata mai fatta a tutto questo nelle prolungate discussioni che ebbero luogo per divulgare la Dichiarazione e assicurarne l'approvazione internazionale.
    Non esiste quindi nessuna base giuridica o fattuale per asserire che la frase "in Palestina" limiti il luogo di fondazione della Nazione ebraica a una sola parte del paese. Al contrario, Palestina e Nazione ebraica erano termini sinonimi, come evidenziato nell'uso della stessa frase nella seconda parte della Dichiarazione di Balfour che si riferisce alle esistenti comunità non-ebraiche "in Palestina", il che indica chiaramente l'intero paese. La stessa evidenza esiste nel preambolo e nei termini della Carta del Mandato. [...]

La Dichiarazione di Balfour in sostanza stabiliva il principio o l'obiettivo di uno Stato ebraico. La Risoluzione di San Remo le ha dato il sigillo di legge internazionale. Il Mandato ha fornito tutti i dettagli e i significati per la realizzazione dello Stato ebraico. Come già osservato, l'obbligo fondamentale della Gran Bretagna come Potenza Mandataria, Fiduciaria e Tutor era la creazione di appropriate condizioni politiche, amministrative ed economiche per assicurare lo Stato ebraico. Tutti i 28 articoli del Mandato erano finalizzati a questo obiettivo, inclusi quegli articoli che non facevano menzione esplicita della Nazione ebraica. Il Mandato ha creato il diritto al ritorno in Palestina per il popolo ebraico e il diritto a stabilire insediamenti sulla terra in tutto il paese al fine di creare il progettato Stato ebraico. [...] »

(NATIV Online, vol. 2 - 2004 - trad. www.ilvangelo-israele.it)





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